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Cassazione: non può essere richiesta la ripetizione delle ritenute fiscali al dipendente che ha ricevuto le somme al netto


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Con l’ordinanza n. 13186 del 17.05.2021, la Cassazione afferma che, qualora le ritenute fiscali non siano state versate direttamente ai lavoratori, il datore di lavoro non può pretenderne la ripetizione da parte dei dipendenti.

Il fatto affrontato

La società propone ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere dalla dipendente la restituzione della somma corrisposta in esecuzione di una pronunzia poi riformata in appello, con cui era stata disposta la conversione di un contratto a termine.
A seguito dell’opposizione proposta dalla lavoratrice, la Corte d’Appello dichiara il diritto del datore a ricevere una cifra inferiore rispetto a quella ingiunta, dal momento che le ritenute fiscali – originariamente versate – non potevano essere richieste alla prestatrice che aveva ottenuto la somma al netto.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all’ufficio territorialmente competente, istanza di rimborso - entro il termine di decadenza di quarantotto mesi - nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.

In particolare, per la sentenza, il rimborso di quanto indebitamente versato può essere richiesto all'Amministrazione finanziaria sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (c.d. "sostituto di imposta"), sia da colui che ha percepito le somme assoggettate a ritenuta (c.d. "sostituito"), ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/1973.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, nel caso in cui il datore abbia indebitamente versato al lavoratore somme al netto delle trattenute fiscali, non può chiedere la ripetizione di queste ultime al dipendente, che non le ha mai viste entrate nella sua sfera patrimoniale.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, non potendo la stessa chiedere alla lavoratrice la restituzione delle imposte versate direttamente da parte datoriale.

A cura di Fieldfisher