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Cassazione: nel calcolo del TFS vanno considerati anche gli incarichi dirigenziali a tempo determinato


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Con la sentenza n. 27547 del 02.12.2020, la Cassazione afferma che, in materia di impiego alle dipendenze degli enti pubblici locali, il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato non costituisce una vera e propria cessazione dell’originario rapporto di lavoro, bensì la messa in aspettativa senza assegni del soggetto interessato.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, dipendente comunale, ricorre giudizialmente al fine di ottenere la riliquidazione del trattamento di fine servizio, atteso che nel relativo calcolo non era stato preso in considerazione l'ultimo periodo lavorativo, allorquando aveva avuto il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo – tra le altre cose – che non si era registrata di fatto alcuna interruzione del rapporto e, pertanto, ai fini del calcolo era necessario prendere in considerazione l’intera carriera lavorativa del ricorrente.

La sentenza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che l’assegnazione di incarichi dirigenziali a tempo determinato, da un lato, sancisce la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, mentre, dall’altro, prevede la possibilità di ricostituzione dell’originario rapporto senza obbligo di superamento di un concorso (in deroga al principio generale di natura costituzionale).

Per la sentenza, dunque, detta situazione andrebbe ricondotta più che ad una risoluzione di diritto, ad una forma di aspettativa.

Aspettativa che - secondo i Giudici di legittimità - a fronte dello svolgimento di un effettivo servizio, non può non essere riconosciuta nell’anzianità del dipendente.

Su tali presupposti, la Suprema Corte conferma il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuti, nel calcolo del trattamento di fine servizio, anche gli anni in cui ha ricoperto il ruolo dirigenziale.

A cura di Fieldfisher