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Cassazione: la maggiorazione dell’indennità di pronta disponibilità spetta ai medici solo nel limite della capienza del fondo aziendale


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Con la sentenza n. 5417 del 27.02.2020, la Cassazione afferma che, in tema di indennità per il servizio di pronta disponibilità in favore dei dirigenti medici del servizio sanitario nazionale, l'esercizio del potere di rideterminazione in aumento del relativo importo, delegato alla contrattazione integrativa, è subordinato alla condizione sospensiva della capienza del fondo aziendale destinato a far fronte a detto onere.

Il fatto affrontato

I lavoratori, aventi qualifica di dirigenti medici, ricorrono giudizialmente al fine di ottenere, da parte della AUSL datrice, l'indennità di pronta disponibilità per ciascun turno, in misura superiore a quella stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, sul presupposto che l'importo unitario di detta indennità era stato sì elevato dalla contrattazione integrativa rispetto alla quota minima prevista dal CCNL di settore, ma solo a condizione che ci fosse la necessaria capienza finanziaria, circostanza questa assente nel periodo oggetto di giudizio.

La sentenza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, evidenzia che i CCNL succedutisi nel tempo, pur consentendo alla contrattazione integrativa di rideterminare in aumento l'importo dell'indennità di pronta disponibilità, hanno sempre condizionato il riconoscimento di tale maggiorazione alla disponibilità del fondo aziendale destinato a far fronte al relativo onere.

Secondo i Giudici di legittimità, quindi, l'aumento dell'indennità di pronta disponibilità è condizionato alla disponibilità del fondo, che rappresenta, dunque, una condizione sospensiva rispetto alla sua erogazione.

Per la sentenza, ne consegue che, ai sensi dell’art. 2697 c.c., spetta ai medici richiedenti dimostrare la capienza del fondo aziendale, posto che – trattandosi di condizione sospensiva – diviene elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto.

Su tali presupposti, la Suprema Corte respinge il ricorso dei medici, non essendo riusciti ad assolvere l’onere probatorio circa la capienza del fondo.

A cura di Fieldfisher