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Cassazione: in caso di indebita retribuzione il datore recupera le somme nette


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Con l’ordinanza n. 1963 del 23.01.2023, la Cassazione afferma che, in caso di indebito retributivo, il datore ha diritto a ripetere quanto il lavoratore ha effettivamente percepito in eccesso e non può, pertanto, pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.

Il fatto affrontato

A seguito della revoca della certificazione di attestazione dell’esposizione all’amianto, la Corte d'Appello condanna il lavoratore a restituire i ratei della relativa pensione, inerente al periodo 28.02.2012 - 31.12.2014, al netto di imposta, così come gli erano state corrisposte.

L’ordinanza

La Cassazione rileva che, nel rapporto di lavoro subordinato, il datore versa al dipendente la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che, in tale evenienza, il datore, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo.

Per la sentenza, deve essere esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.

A cura di Fieldfisher