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Cassazione: il pagamento anche di una sola tranche dell’aumento contrattuale blocca l’assorbimento del superminimo


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Con l’ordinanza n. 10164 del 16.04.2021, la Cassazione afferma che il pagamento dell’aumento retributivo previsto dal CCNL senza riduzione del superminimo nella prima busta paga interessata, blocca l’assorbimento anche nelle mensilità successive.

Il fatto affrontato

I lavoratori ricorrono giudizialmente al fine di sentir dichiarare l'illegittimità dell'assorbimento del superminimo loro concesso negli aumenti retributivi disposti dal CCNL di riferimento.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che - dall'esame delle evidenze processuali - doveva escludersi la volontà della società datrice di optare per l'assorbimento del superminimo.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che il superminimo è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento, ma che questa regola può subire delle eccezioni.

Per la sentenza, dette eccezioni sono ravvisabili anche in condotte concludenti della società che - all’aumentare della retribuzione base, in virtù di uno scatto previsto dal CCNL - non fanno corrispondere alcuna diminuzione del superminimo.

Secondo i Giudici di legittimità, è sufficiente che la società corrisponda per intero il superminimo nella prima busta paga interessata dall’aumento contrattuale, per ritenere provata una rinuncia dell’azienda ad avvalersi dell’assorbimento, anche in ragione del fatto che l’aumento – pur essendo pagato in più tranche – deve ritenersi unico.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, avendo la stessa corrisposto ai dipendenti la prima tranche di aumento della retribuzione senza ridurre il superminimo.

A cura di Fieldfisher