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Cassazione: il lavoratore dichiarato inidoneo a svolgere qualsiasi attività non ha diritto al preavviso


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Con la sentenza n. 9556 del 12.04.2021, la Cassazione afferma che il dipendente dichiarato inidoneo a svolgere qualsiasi attività non ha diritto al preavviso, dal momento che lo scioglimento del rapporto negoziale è un atto vincolato che prescinde dalla volontà datoriale.

Il fatto affrontato

Gli eredi del lavoratore propongono ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere l’indennità di mancato preavviso non riconosciuta al de cuius al momento della cessazione del rapporto di lavoro, disposta dall’Ente datore a seguito del riconoscimento, da parte della Commissione medica, della sua condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che in ipotesi di sopravvenuta inidoneità totale del dipendente alla prestazione lavorativa, si configura un caso di impossibilità assoluta per il venir meno della causa del contratto.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che - al verificarsi di tale impossibilità assoluta e diversamente da quanto avviene per il caso di impossibilità relativa - si determina la risoluzione del rapporto, senza necessità che la parte interessata manifesti mediante il negozio di recesso l'assenza di un suo interesse al mantenimento del vincolo giuridico.

Per la sentenza, tale ipotesi, quindi, non è assimilabile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, posto che la risoluzione del rapporto consegue sic et simpliciter all'inidoneità fisica e non richiede alcuna manifestazione di volontà del datore, né tanto meno esige che sia rispettato il termine di preavviso.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso degli eredi del lavoratore, dichiarando fondata l’opposizione proposta dall’Ente datore e, per l’effetto, non dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso.

A cura di Fieldfisher