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Cassazione: il giudicato sul TFR preclude ogni contestazione sulle retribuzioni versate


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Con l’ordinanza n. 5409 del 27.02.2020, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “Qualora due giudizi tra le stesse parti riguardino il medesimo rapporto di lavoro, il giudicato formatosi sul TFR determina la preclusione di ogni contestazione sulla misura delle retribuzioni mensili sulla base delle quali il trattamento è stato determinato in quanto, sebbene il diritto alla retribuzione mensile e quello al TFR costituiscano diritti diversi, gli stessi dipendono da un unico fenomeno giuridico pregiudiziale, consistente nella configurazione della retribuzione prevista per il contratto di lavoro”.

Il fatto affrontato

La lavoratrice, dopo essere stata licenziata in via disciplinare, ottiene, nei riguardi del datore di lavoro, un decreto ingiuntivo, passato in giudicato, per il pagamento del trattamento di fine servizio.
Nel contempo, l’ente datore, procedendo a revisione dell'inquadramento della dipendente, emette una nota di determinazione di somme corrisposte in eccedenza alla stessa nel corso del rapporto di lavoro.
La lavoratrice ricorre, quindi, giudizialmente al fine di far accertare l'infondatezza della pretesa dell'ente, il quale – nel costituirsi – insiste in via riconvenzionale per la condanna della prestatrice al pagamento delle somme di cui sopra.
La Corte d'Appello accoglie la domanda della dipendente, valutando come integralmente fondata l'eccezione di giudicato da essa dispiegata, sul presupposto che la pronuncia definitiva rispetto al trattamento di fine servizio avesse come antecedente logico necessario la misura delle retribuzioni dovute ed impedisse quindi di ridiscuterne.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - afferma che, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto.

Secondo i Giudici di legittimità, è pacifico che il diritto alla percezione del TFS o del TFR dipendano, per quanto secondo meccanismi di calcolo diversi, dalla misura della retribuzione dovuta nel rapporto di lavoro considerato.

Per la sentenza, dunque, la corresponsione del salario mensile e quella del trattamento di fine rapporto o servizio sono due diversi diritti che, però, all'interno di un medesimo rapporto, dipendono dalla configurazione giuridica di uno degli elementi di esso (la misura della retribuzione).
Pertanto, il giudicato sul TFS o TFR ha inevitabilmente effetto sulla misura delle retribuzioni in base alle quali tali trattamenti sono determinati.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’ente datore, confermando l’impugnata pronuncia di merito.

A cura di Fieldfisher