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Cassazione: il Fondo di Garanzia non può intervenire per il TFR maturato con la cedente


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Con la sentenza n. 39698 del 13.12.2021, la Cassazione afferma che il Fondo di Garanzia dell’INPS non può intervenire per corrispondere al lavoratore il TFR maturato con l’azienda cedente, se il medesimo ha continuato il proprio rapporto alle dipendenze della cessionaria.

Il fatto affrontato

La lavoratrice ricorre giudizialmente nei confronti dell’INPS, dopo che il Fondo di Garanzia del predetto Istituto aveva rigettato la sua domanda, proposta alla cessazione del rapporto di lavoro con la cessionaria e volta ad ottenere il TFR maturato nel periodo alle dipendenze della cedente.
La Corte d’Appello accoglie la domanda spiegata dalla prestatrice, ritenendo sussistente sia il requisito dell’insolvenza della originaria datrice che quello della cessazione definitiva del rapporto.

La sentenza

La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che il Fondo di Garanza dell’INPS può intervenire solo in luogo del "datore di lavoro attuale insolvente" del dipendente.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, due sono le condizioni necessarie per l’intervento.
La prima è lo stato di insolvenza del datore, che può essere pubblicamente sancito dall'apertura di una procedura concorsuale ovvero risultare dalla completa o parziale insufficienza delle sue garanzie patrimoniali all'adempimento del trattamento dovuto al dipendente, constatata a seguito di un'esecuzione forzata individuale.

La seconda condizione, per la sentenza, è rappresentata dall'attualità della qualità datoriale del soggetto insolvente alle dipendenze del quale cessi il rapporto del lavoratore.
Solo in tale momento sorge, infatti, l’esigibilità del TFR.

Su tali presupposti, difettando quest’ultima circostanza nel caso di specie, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’INPS e dichiara non dovuto il TFR richiesto al Fondo di Garanzia.

A cura di Fieldfisher