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Cassazione: il datore può revocare unilateralmente la concessione dei buoni pasto


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Con l’ordinanza n. 16135 del 28.07.2020, la Cassazione afferma che i buoni pasto non hanno natura retributiva e che, di conseguenza, la loro erogazione può essere unilateralmente e liberamente interrotta da parte del datore di lavoro.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente, al fine di sentir dichiarare l’illegittimità della deliberazione con la quale la società datrice aveva unilateralmente deciso di interrompere l’erogazione dei buoni pasto in favore dei propri dipendenti.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che i buoni pasto non rappresentano un elemento della retribuzione "normale”.
Gli stessi devono essere, infatti, qualificati alla stregua di un’agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale.

Secondo i Giudici di legittimità, dal momento che i buoni pasto non rientrano nel trattamento retributivo in senso stretto, la loro erogazione può essere variata anche per unilaterale deliberazione datoriale, essendo previsione di un atto interno non prodotto da un accordo sindacale.

Per la sentenza, dunque, risulta, sul punto, inopponibile alla parte datoriale la reiterata erogazione dei buoni nel tempo, anche nell’ipotesi in cui la stessa abbia integrato una prassi aziendale.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la correttezza della deliberazione della società datrice.

A cura di Fieldfisher