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Cassazione: il datore di lavoro può compensare le somme da corrispondere al lavoratore a titolo di TFR con le proprie pretese risarcitorie


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Con ordinanza n. 10132 del 26.04.2018, la Cassazione ha affermato che è ammissibile la compensazione c.d. atecnica o impropria tra la pretesa creditoria azionata dal lavoratore relativamente al diritto al TFR e quella risarcitoria del datore, essendo entrambe attinenti al medesimo rapporto di lavoro intercorso tra le parti.

Il fatto affrontato

Un lavoratore, in conseguenza della cessazione del rapporto, propone ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere dal proprio datore la corresponsione delle somme dovute a titolo di TFR.
Il Tribunale accoglie l’opposizione promossa dalla società e revoca il decreto ingiuntivo in ragione del diritto del datore a veder compensate le somme dovute al dipendente a titolo di TFR con le proprie pretese risarcitorie, avendo subito gravi danni in conseguenza del comportamento illecito tenuto dal dipendente.
La Corte d’Appello accoglie, quindi, il gravame proposto dal lavoratore affermando che non può essere oggetto di compensazione la pretesa creditoria del lavoratore relativamente al diritto al TFR e quella risarcitoria vantata dal datore di lavoro, non potendosi produrre una compensazione tra un credito certo e liquido ed un altro mancante di tali presupposti.

L'ordinanza

La Corte di Cassazione – in riforma della sentenza della Corte d'Appello – afferma, preliminarmente, che si è in presenza di compensazione atecnica o impropria se la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto, qual è indubbiamente il rapporto di lavoro, in cui l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d’ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione propria che, per operare, postula l’autonomia dei rapporti e richiede l’eccezione di parte.

Pertanto, secondo i Giudici di legittimità, il datore di lavoro ha diritto ad ottenere la compensazione atecnica o impropria tra quanto dovuto al lavoratore a titolo di TFR e quanto dovuto dal lavoratore a titolo di risarcimento del danno, trattandosi di pretese entrambe attinenti al medesimo rapporto di lavoro intercorso tra le parti.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dall’azienda.

A cura di Fieldfisher