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Cassazione: ha diritto al buono pasto il dipendente che non riesce a fare la pausa


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Con la sentenza n. 5547 del 01.03.2021, la Cassazione afferma che il buono pasto sostitutivo spetta al lavoratore che effettua un orario di lavoro giornaliero eccedente le 6 ore, anche qualora lo stesso non possa usufruire del servizio mensa per motivi organizzativi o non riesca a fare la pausa per ragioni di servizio (sul medesimo tema si veda: Tribunale di Venezia: ai dipendenti in smart-working non spettano i buoni pasto).

Il fatto affrontato

Il lavoratore, turnista, ricorre giudizialmente al fine di veder accertato il suo diritto alla erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, come previsto dal CCNL applicabile al rapporto.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che nei turni di durata maggiore a sei ore osservati dal ricorrente (13/20 e 20/7), o non poteva essere sospeso il servizio di assistenza o non era presente un servizio di mensa serale.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con quelle quotidiane del lavoratore.

Secondo i Giudici di legittimità, i buoni pasto sono dovuti ogniqualvolta non sia possibile fruire del servizio di mensa, laddove lo stesso sia istituito, per i lavoratori che eseguano una prestazione eccedente le sei ore giornaliere.

Per la sentenza, infatti, qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, finalizzato al recupero delle energie psicofisiche ed alla eventuale consumazione del pasto, con conseguente diritto alla fruizione della mensa o delle relative modalità sostitutive.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società datrice, confermando il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuti i buoni pasto.

A cura di Fieldfisher