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Cassazione: esentasse il risarcimento per perdita di chance


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Con la sentenza n. 14344 del 05.05.2022, la Cassazione afferma che il risarcimento del danno, connesso alla “perdita di chance”, è esente da tasse, non avendo natura reddituale ma sostanziandosi, piuttosto, nel ristoro del danno emergente dalla perdita di una possibilità attuale.

Il fatto affrontato

I lavoratori impugnano giudizialmente gli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate chiedeva la tassazione IRPEF sulle somme loro riconosciute dall’azienda datrice a titolo conciliativo, a causa del mancato rispetto di alcuni obblighi retributivi derivanti dal CCNL applicato.
La pronuncia di merito accoglie la predetta domanda, sul presupposto che le somme transatte riguardano il risarcimento del danno da perdita di chance di accrescimento professionale che, come tale, è esente da tassazione.

La sentenza

La Cassazione - confermando l’impugnata pronuncia - rileva, preliminarmente, che in tema di imposte sui redditi, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo e nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa.

In particolare, per la sentenza, non è tassabile il risarcimento ottenuto da un dipendente “da perdita di chance”, consistente nella privazione della possibilità di sviluppi e progressioni nell’attività lavorativa a seguito dell’ingiusta esclusione da un concorso per la progressione in carriera.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando la non debenza della tassazione richiesta con gli impugnati avvisi di accertamento.

A cura di Fieldfisher