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Cassazione - Esclusione dal privilegio ex art. 2754 cc. dei contributi da contrattazione collettiva per carenza di pubblico interesse


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Con l'Ordinanza n. 23520 del 9.10.2017, la Corte di Cassazione affronta la questione dell'applicabilità del privilegio ex art. 2754 ai crediti previdenziali scaturenti da contrattazione collettiva. 

L’art. 2754 c.c. dispone l’applicabilità del privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i crediti sui contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dall’art. 2753 c.c. nonché sugli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dall’art. 2753.

Il caso affrontato dalla Suprema Corte

A seguito di esclusione al passivo di un fallimento, del privilegio ex art. 2754 c.c. su un credito contributivo della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza prevista dalla contrattazione collettiva, la stessa proponeva ricorso in Cassazione al fine di vedersi riconosciuta la suddetta graduazione di privilegio, fondando la propria pretesa sulle seguenti presunte motivazioni:

1) La contrattazione collettiva di diritto comune ha efficacia vincolante non solo limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti ma anche nei confronti di coloro che vi abbiano prestato adesione anche implicita.

2) La qualifica di ente previdenziale obbligatorio è stata espressamente riconosciuta alla ricorrente.

3) L’art. 2754 accorda i privilegi ai crediti per attività assistenziale previdenziale e non fa riferimento alla natura obbligatoria delle forme di tutela previdenziale ed assistenziale.

La sentenza

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Giudice delegato del fallimento e del giudice dell’opposizione negando l’applicazione del privilegio ex art. 2754 ai crediti di natura previdenziale scaturenti da contrattazione collettiva, ritenendo che la graduazione di privilegio in parola deve essere riconosciuta ai soli contributi dovuti ex lege poiché l’assegnazione del grado di privilegio trova la sua giustificazione nel carattere pubblicistico del contributo e nel consequenziale interesse pubblico alla salvaguardia delle fonti di finanziamento della previdenza sociale.

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In linea cfr. Trib. Genova 16.7.93, Trib. Venezia 4.11.2010 “Si è pertanto deciso che il privilegio non compete ai crediti della cassa edile relative agli accantonamenti obbligatori non per legge ma per contratto”

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Contra: cfr. App. Brescia 24.2.1998 “con l’introduzione del certificato unico di regolarità contributiva riguardante i contributi INPS, INAIL e Cassa Edile è stata definitivamente sancita la piena equiparazione dei contributi ai tre enti sotto il profilo della loro obbligatorietà, e nel contempo si è realizzata tra gli stessi anche una integrazione funzionale, attribuendosi alla Cassa Edile una funzione, sicuramente pubblicistica di verifica e di certificazione della regolarità contributiva”

In linea (Contra): Cass. Civ. Sez. Lavoro, 28.08.2008, n. 25888 “La Cassa edile, prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti delle imprese edili, svolge una funzione di mutualità ed assistenza, rientrando tra i suoi compiti non solo il pagamento ai lavoratori delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, ma anche lo svolgimento di funzioni previdenziali in materia di corresponsione delle indennità integrative di malattia, con riscossione dei relativi contributi. Ne consegue che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ. rientrando tra i compiti di quest’ultime anche lo svolgimento delle funzioni previdenziali”

 

A cura di Fieldfisher