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Cassazione: cosa rientra nel concetto di retribuzione globale di fatto


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Con l’ordinanza n. 8040 del 11.03.2022, la Cassazione afferma che la nozione di retribuzione globale di fatto - cui va commisurata l'indennità da liquidarsi in caso di accertata illegittimità di un licenziamento - si riferisce a quanto il dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato, esclusi i compensi eventuali ed i vari emolumenti aventi natura non retributiva.

Il fatto affrontato

A seguito del giudicato intervenuto sulla sentenza di illegittimità del licenziamento irrogatole, la lavoratrice propone ricorso per ottenere l’inclusione dell’indennità di servizio estero (c.d. ISE) nel computo delle retribuzioni di fatto riconosciutele.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che detto emolumento non ha natura non retributiva ma indennitaria, connessa alle particolari modalità della prestazione resa all’estero.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - rileva che la nozione di “retribuzione globale di fatto”, riconosciuta in caso di licenziamento illegittimo, non possa che rimandare a quella che il dipendente avrebbe ricevuto se avesse lavorato, con esclusione dei compensi eventuali di cui non sia certa la percezione, di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione stessa ed aventi carattere occasionale o eccezionale.

Invero, per la sentenza, il concetto di “retribuzione globale di fatto” rinvia sinallagmaticamente al compenso che il lavoratore percepisce in conseguenza del “normale” svolgimento di una prestazione, senza che possano quindi essere valorizzate ulteriori indennità connesse ad altri parametri (per esempio, rimborso per oneri di trasferimento) o emolumenti volti a compensare non la maggiore gravosità/difficoltà della prestazione ma differenti disagi (come quelli connessi al trasferimento, ai viaggi, alla locazione di un immobile nel nuovo luogo di lavoro, ecc.).

Secondo i Giudici di legittimità, quindi, in tale concetto non può rientrare l’indennità di servizio estero, la quale non ha natura retributiva, essendo finalizzata esclusivamente a sopperire agli oneri derivanti dalla permanenza nella sede straniera.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla lavoratrice, confermando la non computabilità della c.d. ISE nella somma riconosciutale a seguito di declaratoria di illegittimità del recesso.

A cura di Fieldfisher