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Cassazione: assolto l’imprenditore in crisi che sceglie di pagare i dipendenti piuttosto che versare le ritenute


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Con la sentenza n. 6737 del 12.02.2018, la Cassazione penale afferma che l’imprenditore, sprovvisto di liquidità, che sceglie di pagare i propri dipendenti piuttosto che versare le ritenute, non può essere condannato per il reato previsto e punito dall’art. 10 bis del D.Lgs. 74/2000 (omesso versamento di ritenute dovute o certificate), mancando nella sua condotta l’elemento soggettivo del dolo.

Il fatto affrontato

L’imprenditrice, divenuta amministratrice di una s.p.a. nel febbraio 2010, omette di versare le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti d’imposta inerenti l’anno 2009, in quanto, essendo la società in crisi di liquidità, preferisce utilizzare i fondi a disposizione per pagare la retribuzione ai propri dipendenti. In conseguenza di ciò, viene condannata, sia in primo grado che in appello, per la commissione del reato previsto e punito dall’art. 10 bis del D.lgs 74/2000.

La sentenza

La Cassazione – ribaltando quanto stabilito dal Tribunale e dalla Corte d’Appello – ha affermato che, in presenza di crisi economica non imputabile all’imprenditore, che abbia adottato tutte le misure idonee a fronteggiare la crisi stessa, non può integrare il reato di cui all’art. 10 bis del d.lgs. 74/2000 la condotta dell’amministratore societario che, con i fondi a disposizione, paga le retribuzioni dei propri dipendenti, omettendo, invece, il versamento di ritenute.

Per i giudici di legittimità, il reato non sarebbe integrato, a seconda dei casi, o sotto il profilo dell’elemento soggettivo o sotto il profilo della esimente rappresentata dalla forza maggiore.

Infatti, precisa la sentenza, manca l’elemento soggettivo del dolo (da intendersi come consapevolezza della illiceità della condotta) e quindi l’antigiuridicità, nell’operato dell’imprenditore in crisi che omette il versamento delle ritenute soltanto per far fronte ad improcrastinabili adempimenti verso altri creditori, quali i lavoratori dipendenti, ugualmente tutelati dalla Costituzione, in ordine al diritto al lavoro ed alla conseguente retribuzione.

Parimenti, in situazioni similari, può essere ravvisabile anche l’esistenza dell’esimente della forza maggiore, poiché l’omissione sarebbe compiuta per indisponibilità della somma, in considerazione della necessità dell’imprenditore di assicurare un sostentamento ai propri dipendenti ed alle loro famiglie.

Su tali presupposti, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello per un nuovo esame.

A cura di Fieldfisher