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Cassazione: annullabile la delibera della cooperativa che riduce la retribuzione del socio lavoratore


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Con l’ordinanza n. 2967 del 08.02.2021, la Cassazione afferma che la delibera con cui una società cooperativa determina, in caso di crisi, una riduzione del trattamento economico del socio lavoratore, è annullabile se non indica la temporaneità di tale misura.

Il fatto affrontato

La socia-lavoratrice di una cooperativa impugna giudizialmente le delibere con cui detta società aveva disposto la riduzione della retribuzione al di sotto dei minimi sanciti dalla contrattazione collettiva di settore.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda e dichiara nulle le delibere, sul presupposto che la pianificazione dello stato di crisi aziendale, posto alla base della decurtazione delle retribuzioni, difettava del requisito essenziale della temporaneità.

L’ordinanza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che le società cooperative, nell'ambito di un piano di crisi aziendale, possono deliberare una riduzione temporanea delle retribuzioni dei soci lavoratori, derogando anche al principio generale del divieto di incidenza in pejus del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva.

Per la sentenza, però, una delibera avente tale contenuto deve obbligatoriamente essere condizionata alla necessaria temporaneità dello stato di crisi e, quindi, all'essenziale apposizione di un termine finale ad esso.

Secondo i Giudici di legittimità, laddove manchi detto elemento, la delibera è da considerare annullabile e non nulla.
La categoria della nullità è, infatti, limitata ai soli casi di impossibilità o illiceità dell'oggetto, ravvisabili in ipotesi di contrasto con norme dettate a tutela degli interessi generali, dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto societario.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso della società, ritenendo le impugnate delibere non affette da nullità ma solo da annullabilità.

A cura di Fieldfisher