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Min. Lavoro – Circ. n. 37/12552 del 10.07.2014: Incostituzionalità di alcune sanzioni sull’orario di lavoro.


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Con la circ. n. 37/12552 del 10.07.2014, il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito l’incostituzionalità di alcune sanzioni per violazioni alle norme in materia di orario di lavoro, conseguente alla sentenza n. 153/2014 della Corte Costituzionale.

La sentenza della Consulta ha ritenuto costituzionalmente illegittima la disposizione contenuta nell’art. 18-bis, c. 3 e 4, del d.lgs. n. 66/2003, nel testo introdotto dall’art. 1, c. 1, lett. f), del D.lgs. n. 213/2004, nella misura in cui ha previsto un regime sanzionatorio sensibilmente più severo rispetto a quello previgente, nonostante il legislatore, con la legge delega, avesse richiesto “ in ogni caso ( …. ) sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle integrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi ”.

Vale la pena sottolineare che le indicazioni ministeriali suggerite con la presente circolare, attengono esclusivamente alle sanzioni riferite a violazioni connesse ad un arco temporale limitato nel tempo ( dal 1° settembre 2004 al 24 giugno 2008 ). Ed infatti, dal successivo 25 giugno 2008, l’art. 18-bis è stato modificato dall’art. 41 del Decreto Legge 112/2008, convertito dalla L. 133/2008.

Ovviamente la perdita di efficacia della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 213/2004 va ad incidere su tutte quelle situazioni giuridiche pregresse che siano ancora aperte o pendenti, mentre non investe le vicende “chiuse”, in quanto regolate da sentenze definitive, da atti amministrativi definiti o in caso di decorrenza del termine di prescrizione.

La necessità di rideterminare gli importi delle sanzioni secondo il regime previsto dall’art. 9 del R.D.L. n. 692/1923 e all’art. 27 della L. 370/1934 ricorre nelle seguenti ipotesi:

  • rapporti ex art. 17 della legge n. 689/1981, non ancora oggetto di ordinanza ingiunzione, relativi a verbali di contestazione e notificazione di illeciti amministrativi, contenenti le sanzioni di cui alla norma dichiara incostituzionale;
  • ordinanza ingiunzione emessa ma senza che sia spirato il termine per l’opposizione giudiziale;
  • opposizione proposta quando il relativo giudizio sia ancora pendente, ovvero la sentenza non sia ancora passata in giudicato. 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali