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Legge di bilancio 2021: part time verticale ciclico e anzianità contributiva


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L’art. 1, comma 350 della legge di bilancio 2021 interviene sui riflessi sulla anzianità contributiva rilevane ai fini della maturazione del diritto alla pensione nei casi in cui “il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale sia concentrata in determinati periodi”.

L’orientamento giurisprudenziale formatosi al riguardo, anche sulla scia dei di decisioni della Corte di giustizia europea, ha già da tempo legittimato conclusioni del genere: anche i periodi dell’anno in cui conformemente al contratto a tempo parziale non è espletata attività lavorativa concorrono alla formazione della anzianità contributiva. 

Principio, questo, a cui si è accompagnata l’applicazione della regola secondo cui, perché un lavoratore possa maturare un anno intero di anzianità contributiva, è necessario che percepisca, su base annua, una retribuzione almeno pari al 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno considerato: art. 7, comma 1, del D.L. n. 463/1983, come modificato dall’art. 1, comma 2, del D.L. n.338/1983.  

In caso di part time verticale ciclico, pertanto, concorrono alla crescita dell’anzianità contributiva tutte le settimane - lavorate e non - che, considerando la retribuzione dell’intero anno, risultano coperte almeno dalla retribuzione richiesta dall’art 7.  

L’anno scorso, al 1° gennaio 2020 ammontando il trattamento minimo di pensione ad euro 515,58 mensili, la retribuzione richiesta per la maturazione di un anno di anzianità è stata di euro 10723,96 e per la maturazione di una settimana di anzianità contributiva di euro 206,23.

L’art. 1, comma 350, della legge di bilancio adotta anche a livello legislativo gli illustrati criteri, in modo da evitare diversi orientamenti da parte di istituti previdenziali.  

Lo stesso comma fa riferimento anche ai contratti di part time ciclico esauriti entro il 2020, prevedendo che il riconoscimento dei periodi non lavorati richiede la presentazione di apposita domanda.

Verosimilmente non mancheranno obiezioni all’ultima previsione del comma 350, secondo cui i trattamenti pensionistici liquidati in applicazione dello stesso comma non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021 data di entrata in vigore della legge di bilancio.