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Tribunale di Milano: nullo il patto di non concorrenza che lega la sua durata a quella del rapporto di lavoro a tempo indeterminato


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Con la sentenza n. 1189 del 26.05.2021, il Tribunale di Milano afferma che è nullo, per mancata specificazione del limite temporale, il patto di non concorrenza che preveda che la relativa durata sia correlata a quella del rapporto di lavoro subordinato stipulato a tempo indeterminato.

Il fatto affrontato

La società ricorre giudizialmente al fine di richiedere la condanna di un proprio ex dipendente al pagamento di € 341.555,55 per la violazione del patto di non concorrenza concluso al momento dell’assunzione del medesimo.

La sentenza

Il Tribunale di Milano rileva, preliminarmente, l’infondatezza del ricorso, a fronte della nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza/non determinabilità sia del corrispettivo in esso previsto che della durata temporale del relativo vincolo.

Per il Giudice, infatti, il patto prevedeva il pagamento di un corrispettivo in misura fissa, su base annua, da erogarsi in corso e durante il rapporto di lavoro, ma senza determinare il lasso temporale dell’erogazione, poiché la durata del rapporto di lavoro era incerta al momento della stipula del patto stesso.

Secondo la sentenza, oggetto, tempo e luogo delle restrizioni costituiscono requisiti essenziali e imprescindibili di validità del patto di non concorrenza, poiché in assenza di una loro compiuta indicazione sono a priori impediti, tanto la definizione della portata obiettiva del vincolo, quanto il giudizio di equivalenza tra i vantaggi reciproci delle parti.

Ciò premesso, il Tribunale di Milano respinge il ricorso della società, a fronte della nullità del patto di non concorrenza apposto al contratto per mancata determinazione ex ante della sua delimitazione temporale.

A cura di Fieldfisher