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Cassazione: Nullo il patto di opzione annesso al patto di non concorrenza in assenza di un corrispettivo a vantaggio del lavoratore


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La Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 3 del 02.01.2018 ha confermato la nullità della clausola di opzione acclusa al patto di non concorrenza che produce effetti vincolanti unicamente nei confronti del lavoratore in assenza di una controprestazione a beneficio di quest’ultimo.

Il fatto affrontato

Il responsabile commerciale di una filiale di una agenzia di somministrazione di manodopera ha impugnato la validità di un patto di non concorrenza secondo cui il lavoratore concedeva alla società, in cambio della formazione professionale ricevuta, il diritto di decidere entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro se avvalersi del patto stesso.

La sentenza

La Corte di Cassazione ha ritenuto che la clausola di opzione accedente al patto di non concorrenza così strutturata comprime illegittimamente il potere negoziale del lavoratore e determina un inaccettabile squilibrio dei contrapposti interessi delle parti.

Non è stata accolta la tesi del datore di lavoro che rinveniva nella formazione professionale erogata al dipendente il corrispettivo a vantaggio del lavoratore, tenuto conto che la formazione costituiva la causa stessa del contratto di formazione e lavoro con cui era stato assunto l’interessato.

Pertanto, la clausola di opzione che non prevede alcun corrispettivo in favore del lavoratore determina una illecita sperequazione della posizione delle parti nell’assetto negoziale.

La Cassazione, confermando la decisione della corte territoriale, ribadisce la nullità di un patto di opzione afferente ad un patto di non concorrenza, che in assenza di un corrispettivo in favore del lavoratore lo vincola - comprimendone illegittimamente la libertà negoziale - fino ad una data successiva alla conclusione del rapporto di lavoro.

A cura di Fieldfisher