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Cassazione: il patto di non concorrenza non può essere nullo solo perché il corrispettivo è variabile


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Con l’ordinanza n. 33424 del 11.11.2022, la Cassazione afferma che la variabilità del corrispettivo previsto per il patto di non concorrenza, in base alla durata del rapporto di lavoro, non comporta la nullità del patto stesso se il relativo importo risulta comunque determinabile in base a parametri oggettivi.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente per sentir dichiarare la nullità del patto di non concorrenza apposto al contratto stipulato con la banca datrice.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, stante l’indeterminatezza ed indeterminabilità del corrispettivo del sacrificio richiesto al dipendente, correlato alla durata del rapporto di lavoro senza la previsione di un importo minimo garantito.

L’ordinanza

La Cassazione rileva preliminarmente che, al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza, in riferimento al corrispettivo dovuto, è necessario che lo stesso, in quanto elemento distinto dalla retribuzione, sia – oltre che proporzionato al sacrificio richiesto al dipendente – determinato o determinabile (ai sensi art. 1346 c.c.).

Secondo i Giudici di legittimità, quest’ultimo requisito non viene automaticamente meno in ipotesi di variabilità del corrispettivo rispetto alla durata del rapporto di lavoro.

Dunque, continua la sentenza, la nullità del patto non può essere comminata solo perché il relativo importo è legato al lasso temporale coperto dal contratto, dovendosi invece arrivare a tale sanzione ove il corrispettivo previsto sia concretamente indeterminato o indeterminabile o, su un altro piano, sia iniquo o sproporzionato nel suo ammontare.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso della società, cassando con rinvio la pronuncia impugnata.

A cura di Fieldfisher