Stampa

Cassazione – diritto di opzione sull'attivazione del patto di non concorrenza ex art. 2125 cc.


icona

La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, nella sentenza n. 25462 del 26 ottobre 2017 ha trattato della distinzione fra situazioni in cui si ha un’opzione legata ad un patto di non concorrenza (le parti del rapporto di lavoro convengono che il lavoratore è vincolato alla proposta relativa al patto e il datore di lavoro ha facoltà di accettarla o meno) e situazioni in cui il patto è perfezionato e sottoscritto e prevede la facoltà di recesso unilaterale del datore di lavoro esercitabile al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il caso affrontato dalla Suprema Corte

Datore di lavoro e lavoratore avevano pattuito un’opzione irrevocabile secondo la quale, restando fermo l’impegno del lavoratore rispetto al patto di non concorrenza, il datore di lavoro aveva la facoltà di impedire il perfezionamento del patto non esercitando l’opzione. Definito questo assetto, il datore di lavoro non aveva esercitata l’opzione, rendendo inefficace il patto. Il Tribunale e la Corte d’Appello avevano dichiarato la nullità dell’opzione e avevano condannato il datore di lavoro a corrispondere alla lavoratrice il corrispettivo pattuito dal patto di non concorrenza.

La sentenza

La Corte di Cassazione ha riformato le decisioni di primo e secondo grado, affermando i seguenti principi:

- il contratto preparatorio di opzione (art. 1331 c.c.) determina, dal lato attivo, la nascita di un diritto potestativo a favore dell’opzionario (nel caso di specie, il datore di lavoro) cui corrisponde, dal lato passivo, una posizione di mera soggezione poiché, ad esclusiva iniziativa dell’opzionario, il concedente (nel caso di specie, il lavoratore), può subire la conclusione del contratto finale. Ne consegue che il mancato esercizio dell’opzione impedisce il perfezionamento del contratto;

- la fattispecie dell’opzione, che attribuisce ad una parte il diritto potestativo di concludere il contratto, si distingue da quella del recesso unilaterale (art. 1373 c.c.) che, al contrario, presuppone l’avvenuto perfezionamento di un contratto tra le parti;

- diversamente da quanto vale per il patto di non concorrenza a cui sia annessa una clausola che consente il recesso unilaterale del datore di lavoro, è valida la clausola con cui il lavoratore concede al datore di lavoro l’opzione irrevocabile al patto di non concorrenza con la conseguenza che – in una simile fattispecie – il patto potrà perfezionarsi solo nel caso in cui il datore di lavoro eserciti l’opzione.

 

A cura di Fieldfisher