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Corte Costituzionale: quando la PA può intentare un’azione risarcitoria nei confronti di un proprio dipendente


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Con la sentenza 191 del 19.07.2019, la Corte Costituzionale afferma che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice di giustizia contabile, la PA può intentare un’azione risarcitoria, per danno all’immagine, nei confronti di un proprio dipendente, a seguito non solo della commissione di uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro al PA, ma anche per la commissione di un qualsiasi altro reato a danno della stessa.

Il caso affrontato

Nell’ambito di un procedimento riguardante un ufficiale della Polizia di Stato imputato di violenza privata aggravata - che in appello era stato prosciolto per intervenuta prescrizione, ma condannato a risarcire il danno alle parti civili - la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, solleva questioni di legittimità costituzionale dell’art. 51, commi 6 e 7, dell’Allegato 1 al D.Lgs. 174/2016 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124).
In particolare, ponendo al vaglio della Consulta la parte in cui detta norma esclude l’esercizio dell’azione del pubblico ministero contabile per il risarcimento del danno all’immagine conseguente a delitti commessi da pubblici dipendenti a danno delle PA, dichiarati prescritti con sentenza passata in giudicato, ma pienamente accertativa della responsabilità dei fatti, ai fini della condanna dell’imputato al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili costituite.

La sentenza

La Corte Costituzionale – nel dichiarare inammissibile la predetta questione di legittimità costituzionale – ha rilevato che la disciplina del danno all’immagine della PA, contenuta nel recente Codice di giustizia contabile, si presta a differenti interpretazioni quanto all’individuazione dei reati per i quali la Procura contabile può agire per chiedere il risarcimento di questo tipo di danno.

Per la sentenza, l’entrata in vigore del Codice di giustizia contabile ha esteso il novero dei reati che legittimano l’esercizio dell’azione risarcitoria, non essendo più richiesta la commissione di uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la PA, ma solo la commissione di un reato a danno della stessa.
In quest’ottica, diviene indispensabile stabilire quali fattispecie delittuose consentano al PM contabile l’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno all’immagine.

Secondo i Giudici costituzionali, tuttavia, la Corte dei conti non ha preso in esame le diverse interpretazioni possibili, non ha rappresentato l’intero quadro normativo e non ha motivato adeguatamente sulla possibilità di ritenere che il titolo del reato commesso nella fattispecie avrebbe consentito una condanna al risarcimento del danno all’immagine.
Così facendo, ha impedito una verifica sulla rilevanza della questione nel giudizio principale.

A cura di Fieldfisher