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Tribunale di Trapani: legittimo il licenziamento del lavoratore che si candida su Linkedin senza avere i requisiti necessari


Licenziamento
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Con la sentenza n. 522 del 02.10.2019, il Tribunale di Trapani afferma che la candidatura da parte di un lavoratore per una posizione per la quale non possiede i requisiti richiesti, implica l’accettazione da parte del medesimo del rischio della perdita del posto di lavoro, senza poter, poi, far valere i rimedi risarcitori previsti dalla legge.

Il fatto affrontato

La società pubblica su Linkedin un annuncio teso al reperimento di un Direttore Generale, ove indica quali requisiti necessari per la candidatura il possesso di una laurea magistrale in ingegneria, economia o giurisprudenza, oltre che la frequentazione di master e/o corsi di specializzazione e perfezionamento nel settore.
Il lavoratore, pur essendo laureato in lingue, invia la propria candidatura, sottoscrivendo un’apposita autocertificazione circa il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla selezione.
Risultato vittorioso, il medesimo sottoscrive un contratto a tempo determinato per la durata di tre anni, a far data dal 18.06.2018 fino al 17.06.2021.
La società, una volta avvedutasi della mancanza del dipendente, lo licenzia.
Il candidato impugna, dunque, il recesso, chiedendo il risarcimento dei danni subiti, pari alle retribuzioni che avrebbe percepito per l’intera durata del rapporto, oltre alle spese sostenute per il trasloco.

La sentenza

Il Tribunale di Trapani rileva, preliminarmente, che chi partecipa ad una selezione sapendo di non averne i requisiti accetta il rischio di non essere selezionato oppure di perdere il posto di lavoro a causa della propria condotta messa in atto in mala fede.

Secondo il Giudice, in quest’ultimo caso, il lavoratore non ha diritto ad alcun risarcimento del danno conseguente al recesso, posto che il medesimo - sapendo di non avere i titoli necessari per partecipare alla selezione - non può aver riposto alcun affidamento nell’esito favorevole della gara.

Per la sentenza, ne consegue che - in presenza di tali circostanze - il dipendente licenziato non può avanzare alcuna pretesa risarcitoria, in quanto l’intero danno lamentato, è scaturito da una sua condotta che, sebbene non illegittima, rappresenta comunque una violazione del dovere di correttezza e buona fede durante le trattative.

Applicando i predetti principi al caso di specie - ove il lavoratore avrebbe dovuto astenersi dal partecipare ad una gara palesemente rivolta ad altri soggetti - il Tribunale di Trapani rigetta il ricorso dal medesimo presentato.

A cura di Fieldfisher