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Tribunale di Roma: reintegrato il lavoratore licenziato senza una preventiva contestazione disciplinare


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Con la sentenza n. 5059 del 14.09.2020, il Tribunale di Roma afferma che, in tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell’infrazione determina l’inesistenza dell’intero procedimento (e non solo l’inosservanza delle norme che lo disciplinano), con conseguente applicazione della tutela reintegratoria.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento disciplinare irrogatogli dalla società datrice, mediante una lettera contenete l’indicazione generica dei fatti addebitatigli e senza una preventiva contestazione.

La sentenza

Il Tribunale di Roma rileva, preliminarmente, che nel procedimento disciplinare a carico del lavoratore, l'essenziale elemento di garanzia in favore dello stesso è dato dalla contestazione dell'addebito, posto che la successiva comunicazione del recesso ben può limitarsi a richiamare quanto in precedenza contestato.

Per il Giudice ne consegue che la totale mancanza della contestazione disciplinare non può integrare un mero vizio formale, ma - precludendo in origine la stessa possibilità di valutare la sussistenza dell’illecito - deve essere equiparata all’ipotesi di insussistenza del fatto.

Secondo la sentenza, dunque, un fatto disciplinarmente rilevante, se non contestato, deve essere considerato insussistente ed il licenziamento cui ha dato origine deve essere annullato, con applicazione della tutela reintegratoria.

Su tali presupposti, il Tribunale di Roma accoglie - sotto questo profilo - il ricorso del dipendente, reintegrandolo nel posto di lavoro precedentemente occupato.

A cura di Fieldfisher