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Tribunale di Monza: rituale l’impugnativa del licenziamento scansionata ed inviata a mezzo PEC


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Con l’ordinanza del 08.04.2021, il Tribunale di Monza afferma che è legittima l’impugnativa stragiudiziale del licenziamento sottoscritta in cartaceo, scansionata ed inviata dal difensore del lavoratore a mezzo PEC, rispettando l’unico requisito richiesto dalla legge che è quello della forma scritta.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole nell’ambito di una procedura collettiva.
Nel costituirsi, la società eccepisce preliminarmente la decadenza della dipendente dall’impugnativa del recesso, in quanto la stessa – comunicata via PEC – non era stata digitalmente firmata, contenendo solo la scansione delle sottoscrizioni analogiche.

L’ordinanza

Il Tribunale di Monza rileva, preliminarmente, che l’art. 6 della L. 604/1966 prevede che l’impugnativa stragiudiziale del licenziamento possa essere effettuata con qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, senza la necessità di utilizzare particolari formule sacramentali.

Per la sentenza, a fronte di tale libertà delle forme, risulta inconferente il richiamo alle disposizioni contenute nel secondo capo del codice dell’amministrazione digitale in tema di documenti informatici e di firme elettroniche (artt. 21, 22 e 23 del D.Lgs. 82/2005), non essendo necessario che l’impugnativa del recesso abbia piena efficacia ex artt. 2702 ss. c.c.

Secondo il Giudice, dunque, la trasmissione a mezzo PEC da parte del difensore del lavoratore della copia dell’impugnativa del licenziamento mediante scansione del documento cartaceo, se ricevuta correttamente dal datore, integra pienamente il requisito della forma scritta, unico richiesto ai fini della validità dall’art. 6 della L. 604/1966.

Su tali presupposti, il Tribunale di Monza rigetta l’eccezione preliminare sollevata dalla società ed accoglie il ricorso proposto dalla lavoratrice.

A cura di Fieldfisher