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Tribunale di Monza: inefficace l’impugnativa del licenziamento scansionata se non è firmata digitalmente


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Con l’ordinanza del 29.01.2020, il Tribunale di Monza afferma che la scansione dell’impugnativa del licenziamento inviata via PEC dall’avvocato, per poter essere ritenuta valida ed efficace deve essere sottoscritta digitalmente dal lavoratore o dal suo difensore od, in alternativa, deve essere accompagnata da un’attestazione di conformità rilasciata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per giustificato motivo oggettivo.
La società datrice, nel costituirsi, eccepisce la decadenza del dipendente dal diritto di agire in giudizio a causa della carenza dell’impugnativa stragiudiziale del recesso.
In particolare, l'azienda deduce che la stessa gli era pervenuta, a mezzo PEC da parte dell’avvocato, in formato scansionato privo di firma digitale del difensore e senza alcuna sottoscrizione del lavoratore.

L’ordinanza

Il Tribunale di Monza afferma, preliminarmente, che l’impugnativa del licenziamento può essere fatta anche da un rappresentante del lavoratore investito del relativo potere mediante procura rilasciata in forma scritta avente data certa anteriore all’impugnativa stessa.
In alternativa, il rappresentante del prestatore può far sottoscrivere anche al suo assistito l’impugnativa autenticandone la firma.

Per la sentenza, condizione essenziale è che l’impugnativa possegga il requisito della forma scritta.
Lo stesso, in caso di trasmissione del documento in via digitale, può dirsi soddisfatto a condizione che vi sia apposta una firma digitale ovvero un altro tipo di firma elettronica qualificata, che permetta l’identificazione informatica del suo autore.
Diversamente, si tratta di una mera copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, che come tale non può considerarsi avente forma scritta.

Per il Giudice non è, a tal fine, sufficiente la circostanza della trasmissione mediante PEC, dal momento che ciò certifica l’avvenuta spedizione e ricezione della comunicazione, ma non anche la conformità degli atti allegati.

Su tali presupposti, il Tribunale di Monza, ritenendo integrata la decadenza del lavoratore ai sensi dell’art. 6 L. 604/1966, dichiara inammissibile il ricorso.

A cura di Fieldfisher