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Tribunale di Bari: nessun danno all’immagine aziendale anche se l’illecito del dipendente ha avuto risalto su Facebook


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Con la sentenza n. 3252 del 10.07.2019, il Tribunale di Bari ha dichiarato sproporzionato il licenziamento irrogato ad un dipendente per essersi recato a fare la spesa durante l’orario di lavoro, come testimoniato da una foto pubblicata su Facebook.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli dopo che una foto, postata su Facebook, lo aveva immortalato intento a fare la spesa al mercato rionale, ove si era recato - durante l’orario di lavoro - con l’auto aziendale.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo – pur ammettendo il fatto – deduceva che l’assenza ingiustificata si era protratta solo per pochi minuti.

La sentenza

Il Tribunale – appurata la sussistenza del fatto contestato al lavoratore – afferma, tuttavia, che la condotta consistente nell’omessa registrazione della propria assenza non è equiparabile a quella fraudolenta di chi fa passare ad altri colleghi il proprio badge o altera i sistemi di rilevazione delle presenze.
Ne consegue che nella prima ipotesi il comportamento negligente assume una gravità certamente minore.

Nel caso di specie la negligenza è considerata attenuata dalla circostanza che il dipendente, pur commettendo un illecito disciplinare, lo ha fatto in buona fede.
Per giungere a tale conclusione il Giudice valorizza una serie di elementi:
- l’assenza di precedenti disciplinari;
- la circostanza che il lavoratore avesse detto ai colleghi che si sarebbe recato al mercato;
- il fatto che il dipendente, nella giornata oggetto di contestazione, avesse iniziato il turno alle 6 del mattino dopo aver staccato il giorno precedente alle 21.30.

Ulteriormente, secondo la sentenza la condotta contestata al dipendente – nonostante sia stata oggetto di una polemica su Facebook – non avrebbe arrecato alcun pregiudizio, neppure all’immagine, del datore di lavoro.

Su tali presupposti, il Tribunale di Bari accoglie il ricorso del lavoratore, ritenendo il licenziamento irrogato al medesimo una sanzione sproporzionata, riconoscendogli, quindi, un’indennità risarcitoria ai sensi dell’art. 18, comma 5, l. 300/1970.

A cura di Fieldfisher