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Corte d’Appello di Catanzaro: quando le condotte extralavorative sono idonee a ledere il vincolo fiduciario


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Con la sentenza del 01.03.2022, la Corte d’Appello di Catanzaro afferma che le condotte tenute dal dipendente fuori dall’ambito lavorativo sono idonee a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e a legittimare, quindi, il licenziamento, ogniqualvolta creino un danno morale, materiale e d’immagine alla parte datoriale.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento disciplinare irrogatogli per i fatti per i quali era stato sottoposto a procedimento penale (possesso di armi derivanti da una rapina).
Il Tribunale rigetta la predetta domanda, ritenendo tale condotta idonea ad incidere irrimediabilmente sul rapporto fiduciario.

La sentenza

La Corte d’Appello rileva, preliminarmente, che il giudice del lavoro può fondare il suo convincimento su tutti gli atti del procedimento penale - anche quando sia mancato il vaglio critico del dibattimento - giacché la parte può sempre contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale.

Secondo i Giudici, laddove detti atti abbiano ad oggetto comportamenti che siano contrastanti con i fondamentali principi etici e siano sintomatici del possibile collegamento con ambienti delinquenziali, pur riferendosi a condotte extralavorative non v’è dubbio che rivestano un’incidenza anche nel rapporto professionale.

Per la sentenza, in particolare, comportamenti del genere sono tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro e da comprometterne, conseguentemente, il rapporto fiduciario sussistente inter partes.

Su tali presupposti, la Corte d’Appello di Catanzaro rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la legittimità del recesso irrogatogli.

A cura di Fieldfisher