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Corte Costituzionale: incostituzionale l’indennità parametrata solo sull’anzianità di servizio in caso di licenziamenti viziati formalmente


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Con l’ordinanza n. 93 del 07.05.2021, la Corte Costituzionale ribadisce l’illegittimità dell’art. 4 del D.Lgs. 23/2015, laddove ancora il risarcimento previsto per il licenziamento affetto da vizi formali e procedurali unicamente all’anzianità di servizio (sul punto si veda: Il Jobs Act al vaglio delle giurisdizioni superiori).

Il caso affrontato

Il Tribunale di Roma - nel corso di un procedimento inerente all’impugnativa giudiziale di un licenziamento disciplinare irrogato ad un lavoratore assunto con il c.d. contratto a tutele crescenti - solleva una questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del D.Lgs. 23/2015, in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione.
In particolare, il Giudice chiede che la Consulta valuti la legittimità della predetta norma, nella parte in cui prevede che la quantificazione dell’indennità risarcitoria, da corrispondere in caso di recesso viziato nella forma o nella procedura, debba basarsi esclusivamente sull’anzianità di servizio del dipendente illegittimamente licenziato.

L’ordinanza

Il Giudice rimettente, a fondamento della propria tesi, sostiene che:
- la disposizione in esame, nel prevedere una indennità parametrata in maniera rigida e fissa all’anzianità di servizio, si pone in contrasto con l’art. 3 Cost. sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza, non rappresentando una adeguata dissuasione del datore dal licenziare ingiustamente (o comunque in violazione di legge) e non garantendo neppure un adeguato ristoro al pregiudizio concretamente arrecato;
- la commisurazione dell’indennità alla sola anzianità di servizio lede anche il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto porta a sanzionare in modo uguale violazioni non solo produttive di danni differenti, ma anche di gravità che possono essere, a loro volta, del tutto differenti;
- un criterio di commisurazione dell’indennità automaticamente legato all’anzianità di servizio viola anche gli artt. 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost., in quanto pregiudica l’interesse del lavoratore a non essere licenziato ingiustamente.

La Consulta ritiene di aver già dato risposta alla questione sollevata con la sentenza n. 150 del 2020, ove ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, limitatamente alle parole «di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio».

Su tali presupposti, la Corte Costituzionale ribadisce la posizione precedentemente assunta, dichiarando per il resto inammissibile la questione sollevata.

A cura di Fieldfisher