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Cassazione - Tempestività della comunicazione del licenziamento inviata entro il termine previsto dal contratto collettivo anche se perviene al lavoratore oltre tale termine


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La Corte di cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 21260 del 13 settembre 2017, è intervenuta su di una questione di tempestività della comunicazione del licenziamento sollevata dal lavoratore licenziato per presunta violazione dell’art. 7 dello Statuto dei diritti dei lavoratori e della disciplina contrattuale.

Il caso affrontato

Il datore di lavoro, attenendosi alla previsione del contratto collettivo nazionale di lavoro, aveva inviato la comunicazione del licenziamento disciplinare entro il termine previsto di 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per presentare le sue difese.

Il lavoratore, che aveva ricevuto la comunicazione oltre il predetto termine, aveva fatto ricorso al Tribunale sostenendo l’illegittimità del licenziamento.

Sia il Tribunale che la Corte di appello non avevano accolto la domanda avanzata dal lavoratore.

La sentenza

La Corte, nell’affrontare la questione portata alla sua attenzione, ha innanzitutto sottolineato che il contratto collettivo può costituire oggetto diretto del suo controllo una volta che il ricorrente avanzi un ricorso in cassazione a stregua dell’art. 360, comma 1 n.3, nel testo modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006.

Ciò premesso, la Corte ha confermato l’orientamento già espresso in precedenti decisioni, secondo il quale:

- nel caso in cui il contratto collettivo imponga al datore di lavoro l’onere di comunicare la sanzione disciplinare, a pena di decadenza, entro un certo termine dalla ricezione delle difese del lavoratore, tale termine deve intendersi rispettato per il solo fatto che il datore di lavoro abbia tempestivamente manifestata la volontà di irrogare le sanzione a nulla rilevando il momento di ricevimento della comunicazione;

- la volontà delle parti collettive va ricostruita avendo presente che, un volta esaurita la fase del contraddittorio, prevale l’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, certezza che sarebbe compromessa ove si pretendesse dal datore di lavoro di farsi carico anticipatamente di eventuali ritardi addebitabili al soggetto incaricato di recapitare l’atto al lavoratore.

 

a cura di Fieldfisher