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Cassazione: sussistenza della giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro del direttore generale di una ASL


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Con l’ordinanza n. 10775 del 05.06.2020, la Cassazione afferma che, ai fini della risoluzione per giusta causa del rapporto di lavoro intercorrente tra la Regione ed il direttore generale di una ASL, la sussistenza dei "gravi motivi" deve essere valutata in relazione all'intensità del vincolo fiduciario tipico di tale rapporto.

Il fatto affrontato

Il direttore generale di una Azienda Ospedaliera ricorre giudizialmente per la disapplicazione della delibera regionale di risoluzione del proprio rapporto di lavoro, conseguente all’irrogazione, nei suoi confronti, della misura cautelare della custodia in carcere.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, basandosi sulle valutazioni espresse in sede penale dal Tribunale del riesame, il quale - pur revocando la suddetta misura - aveva confermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di corruzione, ex artt. 319-321 c.p., dallo stesso commessi in qualità di direttore generale di un altro nosocomio.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che il rapporto di lavoro tra il direttore generale di una Azienda Ospedaliera e la Regione ha natura autonoma ed è regolato da un contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.

Secondo i Giudici di legittimità, tale rapporto può essere risolto ogniqualvolta ricorrano gravi motivi.
Detta clausola elastica risulta essere molto ampia, in ragione del particolare vincolo fiduciario richiesto a fronte della peculiarità del ruolo ricoperto.
Lo spiccato carattere fiduciario del rapporto in esame risulta evidenziato anche dalla circostanza che le controversie relative alla nomina del direttore generale rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, attenendo ad un provvedimento discrezionale di alta amministrazione.

Per la sentenza, il suddetto vincolo fiduciario può essere leso anche da una condotta precedente all'instaurazione del rapporto, a condizione che si tratti di comportamenti appresi dopo la nomina e non compatibili con il grado di affidamento richiesto dai compiti assegnati.

Su tali presupposti - a fronte della gravità dei fatti addebitati, della loro inerenza all'esercizio della funzione e del riscontro del quadro indiziario compiuto dall’organo giudicante - la Suprema Corte rigetta il ricorso presentato dal direttore generale e conferma la regolarità della delibera di risoluzione.

A cura di Fieldfisher