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Cassazione: spetta il risarcimento anche se il licenziamento illegittimo è privo di effetti


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Con la sentenza n. 38183 del 30.12.2022, la Cassazione afferma che il risarcimento del danno previsto per il licenziamento illegittimo spetta in ogni caso e, quindi, anche nell’ipotesi in cui il recesso sia rimasto privo di effetti ed il rapporto di lavoro sia di fatto proseguito.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il primo licenziamento irrogatogli per giusta causa, pur essendo lo stesso rimasto privo di effetti in quanto seguito – a distanza di due mesi – da un altro recesso, fondato sulla scadenza dell’appalto cui il ricorrente era adibito.
La Corte d’Appello, pur riconoscendo l’illegittimità del primo licenziamento, non ritiene fondate le domande del dipendente volte ad ottenere né la reintegra né il risarcimento del danno.

La sentenza

La Cassazione rileva che il risarcimento del danno, stabilito dall'art. 18 della L. 300/1970 nella misura minima di cinque mensilità, è dovuto per il solo fatto dell'intimazione di un licenziamento illegittimo, indipendentemente dalla necessità di un intervento reintegratorio.

Per la sentenza, ciò significa che, anche quando il rapporto di lavoro non abbia avuto un'effettiva interruzione per effetto dell’illegittimo recesso, perché il datore ha scelto di non eseguirlo e di rinnovarlo per altra causale, il medesimo è tenuto a pagare il risarcimento in questione.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso del dipendente e riconosce il suo diritto a vedersi corrisposte 5 mensilità a titolo risarcitorio.

A cura di Fieldfisher