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Cassazione: ritorsivo il licenziamento del lavoratore che chiede l’inquadramento superiore


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Con la sentenza n. 11352 del 29.04.2019, la Cassazione afferma che il lavoratore, che abbia rivendicato un inquadramento superiore e sia stato poi licenziato per una riorganizzazione rivelatasi fittizia, ha diritto alla tutela reintegratoria, essendo il recesso fondato piuttosto su ragioni ritorsive.

Il fatto affrontato

Il lavoratore nel 2015 - dopo aver formalmente richiesto alla società la promozione da quadro a dirigente - viene licenziato per giustificato motivo oggettivo, sulla scorta di una riorganizzazione aziendale programmata nel 2011 e nei fatti mai attuata.
A seguito dell’impugnativa giudiziale del recesso, il Tribunale - a fronte dell’insussistenza del motivo addotto alla base della sanzione espulsiva - riconosce al dipendente la tutela indennitaria di cui al 5° comma dell’art. 18 della l. 300/1970.
In parziale riforma di ciò, la Corte d’Appello - riscontrando alla base del licenziamento il più grave intento ritorsivo, per avere il datore reagito ad una legittima richiesta del proprio dipendente recedendo dal rapporto - reintegra il lavoratore.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che, laddove il recesso si riveli infondato nelle ragioni formalmente addotte dal datore, non è necessario che il giudice cerchi e reperisca prove in grado di dimostrare inconfutabilmente la volontà ritorsiva del datore, essendo sufficiente a tal fine la presunzione derivante dalla coincidenza temporale tra le rivendicazioni del dipendente ed il provvedimento espulsivo.

Ne consegue che, per i Giudici di legittimità, quando i motivi posti alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo risultino infondati, la ritorsività del recesso può anche essere provata per indizi.

Applicando tali principi al caso di specie, la Suprema Corte respinge il ricorso proposto della società, confermando il diritto del dipendente ad essere reintegrato nel proprio posto di lavoro, stante la nullità del recesso irrogatogli.

A cura di Fieldfisher