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Cassazione: Ripartizione delle mansioni e sussistenza del giustificato motivo oggettivo


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La Corte di cassazione, con sentenza n. 29238 del 6.12.2017, ha confermato la legittimità di un licenziamento disposto per giustificato motivo oggettivo già considerato fondato dalla Corte di appello.

IL FATTO

Il licenziamento è legato alla soppressione della posizione lavorativa e alla distribuzione delle mansioni prima svolte dal lavoratore licenziato fra altri lavoratori. La Corte di appello, sostenendo la legittimità del licenziamento, rileva che la soppressione del posto è effettiva, derivando da una riorganizzazione aziendale confermata dalle risultanze istruttorie, e, inoltre, ritiene che la riorganizzazione non è l’effetto del licenziamento stante che la decisione della riorganizzazione precede il licenziamento.

LA SENTENZA

La Corte conferma la sentenza impugnata sulla base di due principali argomentazioni:

a) “il giustificato motivo oggettivo di licenziamento … è ravvisabile anche soltanto in una diversa ripartizione di determinate mansioni fra il personale in servizio, attuata ai fini di una più economica ed efficiente gestione aziendale … In tale ultima evenienza il diritto del datore di lavoro di ripartire diversamente determinate mansioni fra più dipendenti non deve far perdere di vista la necessità di verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento, sicché non basta che i compiti un tempo espletati dal lavoratore licenziato siano stati distribuiti ad altri, ma è necessario che tale riassetto sia all’origine del licenziamento anzicché costituirne mero effetto di risulta” ( queste sono parole che la sentenza n. 28239 riprende dal precedente rappresentato da Cass. n. 19185/2016);

b) «ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa; ove, però, il recesso sia motivato dall'esigenza di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese di carattere straordinario, ed in giudizio se ne accerti, in concreto, l'inesistenza, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità e la pretestuosità della causale addotta» ((queste sono parole che la sentenza n. 28239 riprende dal precedente rappresentato da Cass. n. 25201/2016).

 

a cura di Fieldfisher