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Cassazione: reintegra possibile anche con clausole del CCNL generali o elastiche


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Con la sentenza n. 13065 del 26.04.2022, la Cassazione afferma che il giudice, al fine di reintegrare il lavoratore illegittimamente licenziato, può sussumere la condotta contestata anche nelle clausole del CCNL, prevedenti una sanzione conservativa, che abbiano formulazione generica o elastica.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole perché, durante un giorno di permesso richiesto ex l. 104/1992 per assistere la madre, si trovava in un luogo di villeggiatura lontano dalla disabile.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, statuendo il diritto della dipendente alla reintegra perché il fatto - sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva - rientrava tra le condotte punibili con una sanzione conservativa.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva che, in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18 L. 300/1970 (come novellata dalla c.d. riforma Fornero), è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore (ed in concreto accertata giudizialmente) nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa, anche laddove la stessa sia espressa attraverso clausole generali o elastiche.

Secondo i Giudici di legittimità, tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, posto che resta nei limiti dell’attuazione del predetto principio come già eseguita dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo.

Per la sentenza, dunque, è il giudice che deve riempire di contenuto la clausola generale, utilizzando standard conformi ai valori dell'ordinamento ed esistenti nella realtà sociale, in modo tale da poterne definire i contorni di maggiore o minore gravità.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando il diritto della dipendente ad essere reintegrata.

A cura di Fieldfisher