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Cassazione: quando può dirsi insussistente il fatto in presenza di contestazioni plurime?


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Con l’ordinanza n. 14667 del 09.05.2022, la Cassazione afferma che, in presenza di contestazioni plurime, può integrarsi la fattispecie della “insussistenza del fatto”, ogniqualvolta gli addebiti provati non siano di per sé sufficienti a giustificare il recesso.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per aver, da un lato, attribuito false dichiarazioni alle colleghe e, dall’altro, aggredito verbalmente e fisicamente il datore in presenza di terzi.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che le condotte oggetto di addebito erano tali da elidere definitivamente il vincolo fiduciario tra le parti.

L’ordinanza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che nel caso di licenziamento disciplinare intimato per una pluralità di distinti ed autonomi comportamenti, al fine di stabilire la legittimità o meno del recesso, è necessario procedere all’analisi di tutti gli addebiti.

In particolare, secondo i Giudici di legittimità, se solo alcune condotte risultano dimostrate, la fattispecie della "insussistenza del fatto" si configura qualora possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotte che siano astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva o, alternativamente, laddove si realizzi l'ipotesi dei fatti sussistenti ma privi del carattere di illiceità.

Per la sentenza, rimane ferma, anche in tali ipotesi, la necessità di operare, in ogni caso, una valutazione di proporzionalità tra la sanzione ed i comportamenti dimostrati.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della lavoratrice, ritenendo legittimo il recesso irrogatole.

A cura di Fieldfisher