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Cassazione: quando il giudice è vincolato alle previsioni del contratto collettivo?


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Con la sentenza n. 19181 del 14.06.2022, la Cassazione ribadisce che, in tema di licenziamento disciplinare, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver sottratto un documento aziendale riservato ed averlo mostrato ai colleghi diffondendo notizie non veritiere in merito.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che le condotte poste in essere dal ricorrente non sono state espressamente contemplate dalle parti sociali tra le mancanze che giustificano il licenziamento e, anzi, appaiono meno gravi rispetto alle ipotesi espressamente considerate a tale fine.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che dalla natura legale della nozione deriva che l'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi abbia valenza meramente esemplificativa.

Per la sentenza, ciò non preclude, quindi, un'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine all'idoneità di un grave inadempimento o di un grave comportamento del lavoratore, a far venire meno il rapporto fiduciario tra le parti.

In particolare, è compito dei Giudici quello di riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c., facendo riferimento tra le altre cose alla scala valoriale formulata dalle parti sociali.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando l’illegittimità del recesso dalla stessa irrogato.

A cura di Fieldfisher