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Cassazione: quali conseguenze per le violazioni formali nel licenziamento per superamento del comporto?


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Con l’ordinanza n. 6336 del 02.03.2023, la Cassazione afferma che, in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, la sussistenza di violazioni formali non gravi genera in capo al lavoratore il diritto alla sola tutela indennitaria.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per superamento del periodo di comporto.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda e riconosce al medesimo un’indennità risarcitoria, a fronte di una violazione formale della società datrice che, nella comunicazione del licenziamento, aveva riportato l'indicazione del termine finale e del numero minimo complessivo dei giorni di assenza.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che, nel licenziamento per superamento del comporto, il datore non deve specificare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive.

Secondo i Giudici di legittimità, tuttavia, la motivazione deve essere idonea ad evidenziare il superamento del comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, dando atto del numero totale di assenze verificatesi in un determinato periodo e fermo restando l'onere, nell'eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato.

Ciò, continua la sentenza, nel rispetto del novellato art. 2 della L. n. 604 del 1966, che impone la comunicazione contestuale dei motivi.

A cura di Fieldfisher