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Cassazione: obbligo di preavviso anche in caso di licenziamento di un lavoratore che ha raggiunto l’età pensionabile


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Con la sentenza n. 6157 del 14.03.2018, la Cassazione afferma la legittimità di un licenziamento che, sebbene intimato in regime di recedibilità causale e privo di giustificazione, sia destinato a produrre effetto solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età del lavoratore (utile per il conseguimento della pensione) e, quindi, in coincidenza del subentrare del regime di recedibilità ad nutum, dovendosi computare il lasso di tempo intercorrente tra la comunicazione e l’effettivo recesso alla stregua del periodo di preavviso.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, licenziato al compimento del sessantacinquesimo anno d’età, stante il raggiungimento del requisito anagrafico necessario per conseguire la pensione di vecchiaia, ricorre giudizialmente al fine di richiedere il riconoscimento del suo diritto al periodo di preavviso.
A sostegno della propria domanda deduce che il recesso, pur producendo i propri effetti solo al compimento del sessantacinquesimo anno d’età, gli era stato comunicato antecedentemente a tale data, e che, perciò, il periodo di preavviso non sarebbe potuto coincidere con il lasso di tempo lavorato anteriormente al momento in cui la datrice, visto il raggiungimento del requisito pensionistico, avrebbe avuto diritto di recedere ad nutum.

La sentenza

La Cassazione, preliminarmente, evidenzia come, nel lavoro subordinato privato, la tipicità e tassatività delle cause d'estinzione del rapporto escludano risoluzioni automatiche al compimento di determinate età ovvero con il raggiungimento dei requisiti pensionistici.

In tali circostanze, infatti, si viene a determinare, anche secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme vigenti in materia, soltanto la recedibilità ad nutum dal rapporto di lavoro e, dunque, il venir meno del regime di stabilità, non già la automatica estinzione del rapporto stesso, cosicché, in assenza di un valido atto risolutivo del datore il rapporto prosegue normalmente.

Conseguentemente secondo i Giudici di legittimità, anche per la risoluzione del rapporto per limiti di età anagrafica del lavoratore, al datore è comunque imposto l’obbligo di preavviso.

Pertanto, conclude la sentenza, l'inizio del regime di recedibilità ad nutum attribuisce al datore il potere di far cessare senza la necessità di una giusta causa o di un giustificato motivo il rapporto di lavoro, a condizione, però, che il prestatore abbia avuto la possibilità di “godere” del periodo di preavviso, grazie ad una tempestiva comunicazione del licenziamento, valida anche se resa nel periodo di vigenza del regime di recedibilità causale.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha respinto il ricorso proposto dal lavoratore.

A cura di Fieldfisher