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Cassazione: Non licenziabile la lavoratrice assente per gravi motivi familiari che non abbia presentato domanda di fruizione del congedo straordinario


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Con la sentenza n. 1922 del 25.01.2018, la Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare irrogato ad una dipendente risultata assente ingiustificata per un grave problema familiare, senza aver inoltrato alla società datrice di lavoro la domanda per poter usufruire del congedo straordinario istituito ad hoc.

Il fatto affrontato

Alla lavoratrice incorsa, dopo due precedenti mancanze sanzionate con provvedimenti disciplinari conservativi, in un’assenza ingiustificata protrattasi per 20 giorni, causata dalla necessità di assistere la figlia affetta da una grave depressione post partum, viene irrogato un licenziamento disciplinare, derivante dal mancato inoltro alla società della richiesta di fruizione del congedo per gravi motivi familiari.

La sentenza

La Corte di Cassazione – ribaltando quanto stabilito dal Tribunale e dalla Corte d’Appello – ha ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare irrogato alla dipendente, a causa del mancato inoltro alla società della domanda tesa alla fruizione del congedo straordinario istituito per permettere ai prestatori di assentarsi dal lavoro in presenza di gravi motivi familiari.

A fondamento del rigetto del ricorso, la Corte territoriale aveva ritenuta sussistente la giusta causa di licenziamento, attribuendo rilievo esclusivo all’inosservanza, da parte della lavoratrice coinvolta, delle forme previste per conseguire l’autorizzazione datoriale alla fruizione del suddetto congedo.

La Suprema Corte, invece, discostandosi dalla statuizione del giudice a quo, censura la pronuncia di merito, dal momento che la stessa ha omesso totalmente di considerare l’effettività e l’urgenza delle ragioni dell’assenza della dipendente che, in quanto gravi, vanno ad incidere sulla consistenza oggettiva e sulla qualificazione soggettiva della condotta considerata inadempiente.

Sulla scorta di ciò, il giudizio di proporzionalità tra il recesso datoriale ed il comportamento censurato risulta carente, tanto da indurre la Cassazione a cassare con rinvio la sentenza impugnata.

A cura di Fieldfisher