Stampa

Cassazione: non licenziabile il lavoratore che pratica sconti al cliente di riguardo


icona

Con la sentenza n. 22074 del 13.10.2020, la Cassazione afferma che il licenziamento irrogato al dipendente che pratica sconti al cliente di riguardo risulta illegittimo se il lavoratore non ricava alcun vantaggio dall'operazione ed agisce solo ed esclusivamente nell'interesse dell'azienda.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, responsabile di un punto vendita della società, impugna giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatogli per aver praticato, nel dicembre 2015, un forte sconto in favore di uno storico cliente che ogni anno, nel periodo natalizio, era solito effettuare numerosi acquisti per i regali d'uso aziendale.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che con detta condotta – in alcun modo occultata – il dipendente non aveva riportato alcun vantaggio personale.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, ha affermato che i dipendenti inquadrati nei livelli più alti – cui la contrattazione collettiva riconosce delle prerogative di iniziativa ed autonomia operativa – ben possono operare sconti in favore, soprattutto, di clienti storici.

Secondo i Giudici di legittimità, detta condotta potrebbe risultare illecita e, quindi, disciplinarmente rilevante solo nel caso in cui la stessa sia attuata dal lavoratore per ottenere un vantaggio personale.

Diversamente, per la sentenza, non si integra alcuna irregolarità se il dipendente agisce esclusivamente nell’interesse dell’azienda.

Su tali presupposti, la Suprema Corte respinge il ricorso della società, confermando l’illegittimità del recesso dalla stessa irrogato.

A cura di Fieldfisher