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Cassazione: Niente licenziamento per il lavoratore che svolge una moderata attività fisica durante la convalescenza


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Con la sentenza n. 1173 del 18.01.2018, la Cassazione afferma l’illegittimità del licenziamento irrogato ad un dipendente che, durante il periodo d’assenza dal lavoro per malattia, aveva effettuato un’attività sportiva moderata e come tale non incidente sulle sue possibilità di recupero fisico.

Il fatto affrontato

Il lavoratore viene licenziato dall’azienda per aver effettuato una moderata attività fisica, consistente in brevi passeggiate e bagni al mare, durante il periodo d’assenza dal lavoro per malattia a causa di una distorsione al ginocchio.

La sentenza

La Corte di Cassazione – confermando quanto stabilito dal Tribunale e dalla Corte d’Appello – ha ritenuto illegittimo il licenziamento irrogato ad un lavoratore per aver svolto una moderata attività fisica durante la convalescenza.

Per giungere alla decisione in commento, la Suprema Corte ha ribadito che lo svolgimento di un’altra attività, da parte di un dipendente assente dal lavoro per malattia, giustifica il recesso datoriale soltanto se i comportamenti posti in essere dal prestatore sono idonei a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede, sì da configurare un inadempimento ai danni del datore di lavoro. Condizione questa certamente presente soltanto laddove parte datoriale riesca a soddisfare l’onere della prova circa una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura in modo da non ritardare la guarigione

Sulla scorta delle suddette argomentazioni, la Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla Società datrice di lavoro.

A cura di Fieldfisher