Stampa

Cassazione: necessaria una contestazione immediata anche nel licenziamento per giustificato motivo soggettivo


icona

Con la sentenza n. 9015 del 01.04.2019, la Cassazione afferma che il principio di immediatezza della contestazione trova applicazione anche in ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo - trattandosi pur sempre di sanzione disciplinare - e che, la relativa violazione deve essere sanzionata con il riconoscimento di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva, ai sensi del comma 5 del novellato art. 18 della l. 300/1970.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatole a causa di una serie di assenze ingiustificate.
La Corte d’Appello, accogliendo parzialmente la predetta domanda, converte il recesso per giusta causa in recesso per giustificato motivo soggettivo e condanna la società alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché ad un’indennità risarcitoria per difetto del requisito dell'immediatezza della contestazione.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che il principio dell’immediatezza della contestazione non deve essere considerato applicabile solo in presenza di un recesso per giusta causa, ma deve essere ritenuto valido, altresì, in ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, trattandosi anche in tal caso di sanzione disciplinare.

Secondo i Giudici di legittimità, la violazione del suddetto principio non integra una mera irregolarità procedurale ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, ma deve essere ricondotta nell’alveo delle altre cause di illegittimità del recesso, che, ai sensi dell’art. 18, comma 5, della l. 300/1970, sono sanzionate con il pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva da determinarsi fra un minimo dì dodici ed un massimo dì ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Su tali presupposti, la Suprema Corte respinge il ricorso della società, confermando il diritto della lavoratrice a vedersi riconosciuta la corresponsione di un’indennità a fronte della tardività della contestazione disciplinare.

A cura di Fieldfisher