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Cassazione: l’omessa informazione sulla manomissione dei sistemi di sicurezza integra la giusta causa di licenziamento


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Con la sentenza n. 8621 del 07.05.2020, la Cassazione afferma la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato al capo reparto, per aver omesso di informare i suoi superiori gerarchici della manomissione del sistema di sicurezza dell’impianto.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatogli per aver omesso di informare i propri superiori gerarchici ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della sistematica manomissione, da parte dei dipendenti dallo stesso coordinati, dei dispositivi di sicurezza di rallentamento di velocità dei carrelli.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, non ritenendo riconducibile il comportamento del lavoratore nell'alveo delle condotte punite con sanzioni conservative dall'art. 69 del CCNL di riferimento, riguardante l'omessa comunicazione, per colpa lieve, di guasti ed irregolarità a macchinari ed attrezzature di cui il dipendente abbia notizia.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - afferma che, nel giudizio inerente alla sussistenza della giusta causa di licenziamento, il giudice è vincolato dalle previsioni del contratto collettivo solo nell’ipotesi in cui la previsione negoziale ricolleghi ad un determinato comportamento una sanzione conservativa, trattandosi di una condizione di maggior favore fatta espressamente salva dal legislatore.

Per la sentenza, al giudice è preclusa, invece, una interpretazione analogica delle previsioni collettive contenenti sanzioni conservative, che risulta eccezionalmente consentita solo ove emerga l'inadeguatezza per difetto dell'espressione letterale adottata dalle parti rispetto alla loro volontà, ossia in presenza di un contenuto carente rispetto all'intenzione dei contraenti.

Secondo i Giudici di legittimità, quest’ultima circostanza non risulta presente nel caso di specie, ove la condotta del capo reparto non poteva ritenersi caratterizzata dalla "colpa lieve" o dalla "occasionalità" intrinsecamente propria dei contenuti dell’art. 69 del CCNL di riferimento.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la legittimità del licenziamento irrogatogli.

A cura di Fieldfisher