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Cassazione: licenziato il lavoratore che svolge una diversa attività durante il congedo


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Con l’ordinanza n. 19321 del 15.06.2022, la Cassazione afferma che è legittimo il licenziamento disciplinare irrogato al dipendente che, durante un periodo di congedo concesso per gravi motivi familiari, viene trovato a svolgere un’altra attività lavorativa.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento per giustificato motivo soggettivo irrogatogli perché, durante un periodo di aspettativa per gravi motivi familiari, era stato trovato a svolgere attività relativa ai servizi di pulizia riconducibili all’impresa di cui la moglie era titolare.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che il ricorrente aveva violato l'espresso divieto, posto dal contratto collettivo, di svolgere attività lavorativa durante il periodo di congedo familiare.

L’ordinanza

La Cassazione – confermando la pronuncia di merito – rileva che la violazione di un espresso divieto, normativo o contrattuale, costituisce indubbiamente un inadempimento del prestatore di notevole gravità.

Per la sentenza, ciò può comportare anche l’irrogazione della massima sanzione espulsiva, qualora – considerati tutti gli elementi del caso concreto – la stessa risulti proporzionata rispetto all’addebito contestato al dipendente.

Secondo i Giudici di legittimità si rientra in quest’ultima ipotesi, laddove in un periodo di congedo – in cui l’assenza dal servizio è giustificata sulla base di motivazioni gravi che impediscono di attendere alla normale prestazione – si svolga una diversa attività lavorativa.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal dipendente, confermando la legittimità del licenziamento irrogatogli.

A cura di Fieldfisher