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Cassazione: licenziato il dipendente che si rifiuta di svolgere gli obblighi formativi


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Con l’ordinanza n. 12241 del 09.05.2023, la Cassazione afferma che la condotta di un lavoratore che si rifiuta di partecipare alle attività formative organizzate dal datore integra una insubordinazione tanto grave da legittimare il licenziamento.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per non essersi sottoposto alla formazione obbligatoria richiestagli dal datore.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, anche a fronte del fatto che la formazione sollecitata non avrebbe comportato spese a carico del dipendente, né la necessità di usufruire di permessi o di sacrificare il proprio tempo libero.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che la condotta del dipendente che si rifiuta di svolgere la formazione obbligatoria richiestagli da parte datoriale integra una grave insubordinazione.

In particolare, per la sentenza, una tale condotta va inquadrata come un comportamento passivo, privo di spirito di collaborazione e in contrasto con i generali obblighi di diligenza e di esecuzione degli ordini datoriali.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, una simile mancanza risulta sufficiente per giustificare un recesso disciplinare.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore e conferma la legittimità del licenziamento.

A cura di Fieldfisher