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Cassazione: licenziamento via email durante il periodo di prova


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La Cassazione, Sezione lavoro, nella sentenza n. 29753 del 12 dicembre 2017 si occupa di una pluralità di questioni. In particolare il modo in cui è comunicato il licenziamento per mancato superamento della prova.

Il fatto affrontato

Il periodo di prova scade al 31 dicembre 2011. Il datore di lavoro, in data Il 28 dicembre, invia una mail con allegato l’atto di licenziamento e solo successivamente invia una raccomandata recante ancora il licenziamento.

La sentenza

La sentenza parte da un principio, già affermato dalla precedente sentenza n. 23061 del 11 novembre 2007: “Questa Corte ha già chiarito, con principio relativo all’interpretazione dell’art. 2 della legge 604/1966 ma estensibile alle clausole contrattuali di analogo tenore, che il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità”. Successivamente, la sentenza rileva che la comunicazione via mail, recava in allegato l’atto di licenziamento, e che “detta comunicazione era stata ricevuta dal lavoratore il 28 dicembre 2011, come dimostrato dal contenuto delle successive mails da lui inviate ai colleghi di lavoro, nelle quali egli partecipava la cessazione del suo rapporto di lavoro al 28.12.2011”. Nella considerazioni sviluppate dalla Corte rientra anche la sottolineatura che per il licenziamento durante il periodo di prova non è richiesto per legge l’atto scritto (la sentenza al riguardo cita diverse sentenze, fra cui la n. 469 del 14 gennaio 2015). Tuttavia, il riconoscimento della capacità della mail di assicurare l’interruzione del rapporto prima che si oltrepassasse il termine ultimo del periodo di prova rimane comunque ferma e rilevante, senza ignorare che nel caso di specie il comportamento del lavoratore (ulteriori sue mail da cui si evinceva la lettura della mail inviata dall’azienda) ha facilmente consentito di considerare raggiunta la prova della comunicazione al lavoratore.

 

a cura di fieldfisher