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Cassazione: Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: la tutela reintegratoria ha carattere residuale


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La Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 331 del 10.01.2018, ha confermato la natura residuale della tutela reintegratoria prevista dal novellato art. 18, l. n. 300/70, ove si accerti la illegittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugnava giudizialmente il licenziamento intimato dalla Società per giustificato motivo oggettivo, consistente nella intervenuta modificazione dell’organizzazione dell’impresa, deliberata a causa di interdittiva prefettizia, successivamente dichiarata illegittima. Data la dichiarazione di illegittimità dell’interdittiva, la Corte d’Appello, a sua volta, dichiarava l’illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto, ritenuta, tuttavia, non manifesta. L’assenza del carattere evidente della insussistenza induceva la Corte ad accordare al lavoratore la tutela indennitaria del 6° comma dell’art. 18 l. n. 300/70.

La sentenza

La Suprema Corte – cassando parzialmente la sentenza emessa dalla Corte d’Appello – ha ribadito il carattere residuale della tutela reintegratoria, chiarendo come, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo illegittimo, la linea di confine tra la tutela indennitaria e quella risarcitoria risieda nel dettato del comma 7° dell’art. 18, l. n. 300/1970.

Diversamente da quanto stabilito dalla Corte d’Appello, la sentenza in commento ha ritenuto pacifica l’esistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento, ovvero l’interdittiva prefettizia, al momento della comunicazione dello stesso. Dunque ha escluso la manifesta insussistenza del fatto che giustificherebbe l’applicazione eccezionale e, pertanto, residuale della tutela reintegratoria prevista dal comma 4° del citato art.18.

Dall’analisi della fattispecie è poi emerso che l’illegittimità del licenziamento risiederebbe, tuttavia, nella mancata dimostrazione delle ragioni che avrebbero reso eccessivamente gravosa per la Società l’attesa della rimozione dell’impedimento (l’interdittiva prefettizia) all’attività del lavoratore.

Pertanto, l’illegittimità del licenziamento rientrerebbe nelle ipotesi di portata generale ove non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo, con l’applicazione della mera tutela indennitaria prevista dal comma 5° ed il pagamento di una somma compresa tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità.

La Suprema Corte ha, quindi, concluso specificando che la tutela prevista dal comma 6°, erroneamente applicata dalla Corte d’Appello, opera esclusivamente in ipotesi espressamente individuate dalla legge e non ricorrenti nel caso di specie.

Su tali presupposti, la Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

A cura di Fieldfisher