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Cassazione: licenziamento legittimo per il lavoratore che si rifiuti di adempiere ad ordini ritenuti pregiudizievoli dei propri diritti


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Con la sentenza n. 9736 del 19.04.2018, la Cassazione afferma che il dipendente, pubblico o privato, che riceve da parte del datore delle direttive ritenute pregiudizievoli dei propri diritti, non ha il diritto di disattenderle, dovendo comunque adempiere all’ordine ricevuto, salvo poi ricorrere giudizialmente, anche in via d’urgenza, per chiedere l’accertamento della legittimità dell’istruzione impartita.

Il fatto affrontato

Il Comune licenzia per giusta causa la Comandante del Corpo di Polizia Municipale, per avere la stessa disatteso degli ordini di servizio impartiti dal Segretario Comunale.
In conseguenza di ciò, la lavoratrice impugna giudizialmente il recesso datoriale, sostenendo, tra le altre cose, che tali ordini erano illegittimi e dequalificanti e che, pertanto, ad essi non doveva essere data esecuzione.

La sentenza

La Cassazione sostiene che la sentenza di merito sia incorsa in una violazione di legge affermando che il dipendente che non condivida direttive o istruzioni impartite dal superiore o dal datore di lavoro ovvero le ritenga dequalificanti abbia il potere o il diritto di disattenderle.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, tanto nell'ambito del rapporto di lavoro privato quanto in quello del rapporto di pubblico impiego privatizzato, il prestatore subordinato non può rifiutarsi aprioristicamente di eseguire la prestazione lavorativa richiesta, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni impartite dal datore, ex artt. 2086 e 2104 c.c., e può legittimamente invocare l'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., solo nel caso in cui l'inadempimento del datore sia totale (come, ad esempio, quando venga richiesto al dipendente di porre in essere fatti costituenti reato).
In ogni altro caso, quindi, il lavoratore che riceve disposizioni di servizio, ritenute tali da arrecare pregiudizio alla propria professionalità o ad ogni altro diritto riconnesso al contratto di lavoro, è comunque tenuto ad adempiere all’ordine ricevuto.

A giudizio della Corte, invero, l’unico rimedio esperibile dal prestatore è quello di richiedere l’intervento del giudice del lavoro, anche in via d’urgenza (ex art. 700 c.p.c.), affinché venga rilevato il carattere illecito delle direttive datoriali e venga disposta la rimozione dei loro effetti.

Su tali presupposti, la Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall’Ente datore di lavoro, legittimando il licenziamento per giusta causa irrogato alla dipendente.

A cura di Fieldfisher